E’ uscito in questi giorni un importante articolo nella rivista CONCURRENCES dal titolo «UNTANGLING THE INEXTRICABLE: THE NOTION OF “SAME OFFENCE” IN EU COMPETITION LAW», di Pierpaolo Rossi e Valentina Sansonetti, nel quale si fa il punto sulla dibattuta nozione di “stessa violazione” ai fini del “ne bis in idem” nell’ambito del diritto della concorrenza. Di seguito un abstract fornito dagli autori:
Nell’Unione europea, il principio ne bis in idem limita la capacità delle autorità competenti di perseguire o punire lo stesso imputato per una stessa violazione più di una volta. Tale protezione si applica alle ammende in materia di concorrenza a causa della loro natura punitiva e dissuasiva e del loro livello di gravità.
Nel rivedere la giurisprudenza della Corte di giustizia europea l’articolo rintraccia la spiegazione della giurisprudenza sull’irrilevanza dell’interesse giuridico protetto nell’applicare il divieto di duplicazione di procedure penali a specifiche situazione riconducibile al concorso apparente di norme incriminatrici attribuibile alla generalizzata assenza di sufficiente armonizzazione del diritto sanzionatorio nella UE.
L’articolo sostiene tuttavia che, nel settore della concorrenza, l’unità dell’interesse giuridico protetto è ancora un requisito imprescindibile ad una corretta applicazione della protezione conferita da tale principio. Ciò è dovuto all’esistenza di un sistema armonizzato di enforcement dei divieti di comportamenti lesivi della concorrenza dell’UE per il quale, a differenza di altri settori del diritto UE, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza condividono competenze sanzionatorie, ed le cui competenze sono divise sulla base di una chiara differenziazione che si fonda sulla nozione di pregiudizio del commercio dell’UE, e che rende l’interesse giuridico tutelato una componente integrante dell’infrazione.
Ne consegue che la Commissione e le autorità nazionali possono perseguire aspetti separati di una stessa condotta materiale anticoncorrenziale contestando infrazioni distinte purché corrispondenti a diversi interessi giuridici tutelati (nazionale o Unionale).
Inoltre, la concorrenza è una disciplinati carattere orizzontale che ha applicazione generale in tutte le aree dell’economia e si interseca con le normative settoriali. Ciò implica che sono possibili procedimenti concorrenti per sanzionare violazioni sostanzialmente diverse dalla concorrenza senza che ciò violi il principio del ne bis in idem. Un chiaro esempio di ciò si trova nell’area della nuova economia in cui una violazione della concorrenza può fondarsi sull’abuso di dati raccolti in violazione delle norme sulla privacy. Una stessa condotta materiale basata su un trattamento inappropriato dei dati da parte di una piattaforma Internet può costituire allo stesso tempo un abuso anticoncorrenziale e violare le norme sulla protezione dei dati personali. Le due violazioni devono poter essere perseguite separatamente.
Il link diretto all’articolo nella rivista Concurrances è qui
I non abbonati alla rivista possono invece leggere la versione open dell’articolo su SSRN a questo link.