2 marzo 2020 – La Commissione europea ha concluso che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a Tirrenia di Navigazione (“Tirrenia”) a partire dal 2009 e successivamente al suo acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (“CIN”) per l’esercizio di servizi di traghetto in Italia sono conformi alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Essa ha d’altra parte constatato che altre misure concesse a favore di Tirrenia sono incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha inoltre concluso che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse tra il 1992 e il 2008 alle società dell’ex Gruppo Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) sono conformi alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, ad eccezione degli aiuti relativi ad una rotta specifica, che sono risultati incompatibili. L’Italia deve ora recuperare 15 milioni di € di aiuti illegali.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva e responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “La disponibilità di servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo è fondamentale sia per soddisfare le esigenze di mobilità dei residenti delle isole italiane che per contribuire allo sviluppo economico e sociale di quelle regioni. Adottando queste decisioni intendiamo garantire che l’Italia possa continuare a fornire tali servizi con frequenza regolare durante tutto l’anno e non soltanto in estate, durante l’alta stagione turistica“.
Misure adottate a favore di Tirrenia e CIN a partire dal 2009
A seguito di una serie di denunce, nell’ottobre 2011 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita su una serie di misure di sostegno pubblico a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti. La Commissione temeva che tali misure potessero avere dato alle imprese un vantaggio concorrenziale sleale rispetto ai loro concorrenti, in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato.
Sulla base della valutazione approfondita, per quanto riguarda le misure relative a Tirrenia e al suo acquirente CIN la Commissione ha concluso che:
- le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (circa 265 milioni di €) concesse a Tirrenia per la gestione di dodici rotte marittime dal 1º gennaio 2009 al 18 luglio 2012 sono compatibili con la disciplina SIEG del 2011 per alcune rotte e con la decisione SIEG del 2005 per quanto riguarda le altre rotte, in quanto sono andate a soddisfare una reale necessità di servizio pubblico, garantendo collegamenti con frequenza regolare durante tutto l’anno. Inoltre, l’aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione a favore di Tirrenia;
- le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (pari a circa 581 milioni di €) concesse a CIN per il periodo dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2020 e la gara d’appalto per la vendita a CIN del ramo d’azienda di Tirrenia non si configurano come aiuti di Stato, in quanto i criteri di cui alla causa C-280/00 Altmark Trans risultano soddisfatti;
- la proroga illegale di un anno, oltre il periodo di sei mesi previsto, dell’aiuto al salvataggio concesso a Tirrenia è incompatibile con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese del 2004 e l’aiuto corrispondente deve essere recuperato;
- l’utilizzo a fini di liquidità dei fondi destinati alla ristrutturazione delle navi costituisce un aiuto al funzionamento, dal momento che Tirrenia non ha rimborsato tali fondi allo Stato né li ha utilizzati per il loro scopo originario (il miglioramento della flotta). Tale aiuto è incompatibile con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese del 2014 e deve pertanto essere recuperato dall’Italia;
- le esenzioni dal pagamento di alcune imposte di cui ha beneficiato Tirrenia nel contesto del processo di privatizzazione, che hanno ridotto i costi che Tirrenia avrebbe altrimenti dovuto sostenere, costituiscono un aiuto incompatibile con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che l’Italia deve recuperare.
L’importo da recuperare ammonta a circa 14 milioni di € (interessi inclusi). Poiché la Commissione ha concluso che non vi è alcuna continuità economica tra Tirrenia e il suo acquirente CIN, il recupero dell’aiuto incompatibile riguarderà soltanto Tirrenia, che si trova già in liquidazione.
Misure concesse a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia nel periodo 1992-2008
In una decisione distinta, oggi la Commissione ha inoltre concluso un’indagine approfondita sulle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per un importo complessivo di oltre 1,5 miliardi di € concesse tra il 1º gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 alle società dell’ex Gruppo Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar).
Dopo l’annullamento da parte del Tribunale dell’UE, nel 2009, di una decisione della Commissione del 2004 che approvava l’aiuto, la Commissione ha proceduto a una nuova valutazione delle misure. La Commissione ha riscontrato che:
- gli aiuti concessi per la fornitura di servizi di cabotaggio marittimo e il trattamento fiscale relativo agli oli minerali utilizzati come carburanti per la navigazione costituiscono entrambi aiuti esistenti;
- gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale sono compatibili con la disciplina SIEG del 2011dell’UE, perché hanno riguardato collegamenti che andavano a soddisfare esigenze di trasporto pubblico e non hanno falsato la concorrenza in modo contrario agli interessi dell’Unione. Tuttavia, gli aiuti concessi ad Adriatica per l’esercizio di una rotta da e verso la Grecia nel periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 sono incompatibili con le norme UE in materia di aiuti di Stato in quanto, all’epoca, Adriatica aveva preso parte ad un cartello in cui venivano fissati i prezzi delle tariffe applicabili ai veicoli commerciali su tale rotta. Tale aiuto dovrà quindi essere recuperato dall’Italia.
Poiché Adriatica è stata acquisita da Tirrenia nel 2004 e, come indicato, la Commissione ha concluso che non vi è alcuna continuità economica tra Tirrenia e il suo acquirente CIN, l’Italia dovrà recuperare l’aiuto incompatibile presso Tirrenia, che si trova in liquidazione. Tale importo ammonta a circa 1 milione di € (interessi inclusi).
Contesto
Tirrenia faceva parte dell’ex Gruppo Tirrenia, di proprietà dello Stato, e forniva servizi di trasporto marittimo per lo più tra l’Italia continentale e, rispettivamente, la Sardegna e la Sicilia. A partire dal 1992, tali servizi sono stati compensati dallo Stato italiano sulla base di un contratto di servizio pubblico (la “convenzione iniziale”), che avrebbe dovuto scadere alla fine del 2008. Poiché all’epoca intendeva procedere alla privatizzazione di Tirrenia e concludere con il suo acquirente un nuovo contratto di servizio pubblico (la “nuova convenzione”), l’Italia ha prorogato fino al completamento della privatizzazione la convenzione iniziale conclusa con Tirrenia. A seguito di una procedura di appalto pubblico, CIN è diventata il nuovo proprietario di Tirrenia, iniziando a operare le rotte di servizio pubblico nel luglio 2012. La nuova convenzione ha una durata di otto anni e scadrà nel luglio 2020.
Nell’ottobre 2011 la Commissione ha avviato un’indagine approfonditasulle misure di sostegno pubblico a favore delle società dell’ex Gruppo Tirrenia, ossia Tirrenia, Caremar, Laziomar, Saremar, Siremar e Toremar. Nel novembre 2012, la Commissione ha esteso il campo di applicazione dell’indagine, per tener conto dell’adozione di nuove misure. Nel gennaio 2014, la Commissione ha concluso che alcune misure di sostegno a favore di Saremar erano incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Le decisioni odierne concludono l’indagine su Tirrenia. L’indagine relativa a Caremar, Laziomar, Siremar, Toremar e alle restanti misure di sostegno a favore di Saremar è ancora in corso e si concluderà con l’adozione di decisioni distinte.
Gli Stati membri dell’UE godono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione dei servizi di interesse generale (“SIEG”). La Commissione deve tuttavia garantire che i finanziamenti pubblici concessi per l’erogazione di tali servizi non falsino indebitamente la concorrenza nel mercato unico dell’UE. Nel 2003 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata sulla valutazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel contesto delle norme sugli aiuti di Stato dell’UE (causa C-280/00, Altmark Trans). La sentenza ha stabilito i quattro criteri che le compensazioni concesse da uno Stato membro ai fornitori di SIEG devono soddisfare per non configurarsi come aiuti di Stato ai sensi del diritto dell’UE in materia di concorrenza. Tali criteri sono: i) l’esplicito affidamento degli obblighi di servizio pubblico, ii) la presenza di condizioni oggettive, trasparenti e predefinite per la compensazione, iii) l’assenza di sovracompensazione e iv) la selezione del fornitore meno costoso mediante gara d’appalto pubblica o un livello di compensazione basato sui costi di una società media gestita in modo efficiente. Nel dicembre 2011 la Commissione ha adottato nuove norme che specificano le modalità di applicazione ai SIEG delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
La versione non riservata delle due decisioni sarà consultabile nel registro degli aiuti di Stato con i numeri SA.15631 (Gruppo Tirrenia) e SA.32014, SA.32015 e SA.32016 (Tirrenia e CIN), una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.